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Tutto sulla Patente Nautica

Informazioni e Consigli Pratici sulla Patente Nautica

La legge di riforma prima, ed il codice della nautica successivamente hanno soppresso la distinzione delle unità da diporto in relazione al mezzo di propulsione (vela e motore), ma le patenti nautiche, in attesa dell'emanazione del regolamento di attuazione al codice della nautica (che non dovrebbe modificare l'attuale normativa) continuano ad essere rilasciate con le modalità previsti dal regolamento approvato con D.P.R n 431 del 9 ottobre 1997.

Il codice della nautica prevede tre categorie di patenti nautiche:

Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;

Categoria B: comando delle navi da diporto;

Categoria C: Direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.

Tali abilitazioni sono rilasciate ai soggetti portatori di alcune patologie, ma i requisiti e le modalità per conseguirle devono essere ancora stabilite.

Rivediamo sinteticamente la disciplina sulle abilitazioni per il comando e la condotta delle unità da diporto, navi comprese (quelle che superano i 24 metri fuori tutto), denominate patenti nautiche, termine da tutti comprensibile, anche se la per la categoria C non si riesce a capire cosa si intenda per direzione nautica.

La patente nautica è obbligatoria nei seguenti casi:

1) Per la navigazione con natante e imbarcazioni nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo sia installato un motore con potenza superiore a 30 kW (pari a 40.8 Cv) e, comunque, con cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo, o se a iniezione diretta; o a 1300 cc, se a carburazione a 4 tempi entrobordo o a 2000 cc, se a motore diesel; ciò vuol dire che se la potenza massima rientra nella norma, cioè è uguale o inferiore a 40.8 Cv, ma la cilindrata supera quelle indicate sopra scatta l'obbligo della patente, e viceversa.

2) Per tutte le unità in navigazione oltre le sei miglia dalla costa, indipendentemente dalla motorizzazione.

3) per la condotta delle moto d'acqua, senza tener conto della potenza del motore;

4) per esercitare lo sci nautico, indipendentemente dalla potenza del propulsore.

Ricordiamo che quando il limite della potenza massima senza patente fu portato da 25 a 75 HP, con un decreto legge in iter modificato all'uopo dal ministro Caravale - provvedimento che fu reiterato molte volte, fino a prendere il n. 535, del 21.10.96 (G.U. n 248 del 22.10.96) e poi approvato con la legge di conversione n. 647 del 23.12.96 (G.U. n. 300 del 23.12.96), però col limite ridotto a 40.8 HP - si levò un coro di proteste talmente alto da costringere il Ministro a fare marcia indietro.

Il provvedimento si è dimostrato invece efficace, elevando le dimensioni e quindi la sicurezza dei natanti (e di quelle imbarcazioni che venivano utilizzate come natanti proprio per non dover prendere la patente nautica) senza che si siano minimamente verificati quegli incidenti e quegli inconvenienti evocati da tante cassandre, abilmente sollecitate da chi invece aveva interessi corporativi.

Siamo convinti che nessun inconveniente si sarebbe manifestato se il limite fosse restato a 75 HP, perché, ai fini della vera sicurezza, legando la potenza minima e massima al peso dell'unità e alla maggiore età del conduttore, come proposto da Nautica, la pericolosità non sarebbe cresciuta, mentre si sarebbe ulteriormente incrementata la sicurezza della navigazione su mezzi che devono fuggire il maltempo e non necessariamente doverlo affrontare, con tutti i rischi che ciò comporta.

Purtroppo c'è tanta gente che pontifica per politica dietro a un tavolino cercando di crearsi centri di potere e... di guadagno e che spesso non ha mai messo piede su una barca e nulla comprende delle esigenze di chi va in barca.

Ma ormai il limite dei 30 KW (o 40.8 HP), accettato da tutti, non ha dato luogo a inconvenienti e non se ne prevede per ora la modifica, in attesa di una direttiva comunitaria per il riavvicinamento delle norme in materia di abilitazione.

Patenti e distanze di navigazione

Ancora una volta richiamiamo l'attenzione del lettore sul fatto che, grazie alle nuove normative, per la patente, come per le dotazioni di sicurezza, vige il principio della distanza di navigazione dalla costa, cioè il tipo di patente da possedere non è riferito all'abilitazione dell'unità sulla quale ci si trova, ma alla effettiva distanza dalla costa ove la navigazione viene effettivamente svolta, fermo restando che nessun mezzo a motore può essere condotto senza patente quando la potenza massima supera i 30 KW ecc., anche a meno di 300 metri dalla costa.

Perciò, al momento di un eventuale controllo, si deve soltanto dimostrare di essere in possesso della patente necessaria per la navigazione effettivamente svolta, anche se la barca è abilitata per distanze maggiori.

La normativa ha anche recepito alcuni principi stabiliti da sentenze della magistratura: è possibile, infatti, condurre un'unità con licenza di navigazione senza limiti anche con la patente inferiore, cioè entro 12 miglia, a condizione però che non si supera tale limite; al timone può esservi anche una persona non in possesso di abilitazione o di abilitazione inadeguata, ma a bordo deve esserci una persona munita di patente per la navigazione in corso, che ha la responsabilità della condotta e della direzione nautica dell'unità.

Ci sembra giusto, a questo punto, dare atto all'estensore del Regolamento di aver pienamente recepito lo spirito di semplificazione desiderato dal Ministro Burlando e anche la necessità di trasparenza amministrativa, introducendo inoltre ampiamente l'autocertificazione prevista dalla legge Bassanini (n. 127 del 15.5.97).

Infine, altra innovazione molto importante, riguarda l'immediato rilascio della patente una volta superate le prove d'esame.

Domanda d'ammissione all'esame

Il modello di domanda allegato al regolamento, che riproduciamo in box a parte, è multiuso, cioè può essere utilizzato per l'autocertificazione dei dati personali, per la richiesta di ammissione agli esami, per la convalida delle abilitazioni, per la richiesta di rilascio della patente a coloro che sono in possesso di titoli professionali marittimi, per il rilascio del duplicato delle patenti nonché per le comunicazioni relative al cambio di residenza.

Va presentata agli ex Uffici Provinciali della MCTC o alla competete Autorità marittima in duplice copia, di cui una in bollo, conforme al fac-simile che pubblichiamo e corredata dal certificato medico di idoneità, rilasciato da un medico pubblico con funzioni in materia medico-legale, da due foto formato tessera e infine dalle ricevute dell'avvenuto pagamento della tassa d'esame.

Tipi di patente, insieme vela e motore, limitazione al solo motore In relazione alla distanza dalla costa, le patenti sono di tre tipi:

  • entro 12 miglia dalla costa;
  • senza alcun limite dalla costa;
  • per navi da diporto.

La patente nautica è unica e abilita al comando delle unità da diporto (fino a 24 metri) a vela, a vela con motore ausiliario e a motore.

A richiesta, la patente può essere limitata alla solo comando di unità a motore entro dodici miglia o senza limiti dalla costa. Poiché il programma teorico d'esame è comune, il velista col solo esame pratico acquisisce entrambe le abilitazioni (vela e motore).

Per coloro che hanno conseguito la patente limitata, se vorranno estendere l'abilitazione anche alla navigazione a vela, dovranno sostenere soltanto la prova pratica d'esame.

Ciò vale sia per le patenti entro 12 miglia che senza limiti dalla costa. Se, invece, si vorrà conseguire la patente superiore, cioè da entro 12 miglia a senza limiti, si dovrà sostenere un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma di esame della patente già conseguita.

Chi ha già conseguito sia la patente vela sia quella a motore, con documenti separati, in occasione della prima convalida, dovrà chiedere di riunire le due abilitazioni in un unico documento, consegnando le relative patenti.

Chi ha conseguito la patente per navi da diporto, che abilita al comando di unità superiori a 24 metri di lunghezza, può condurre anche le unità da diporto di lunghezza inferiore, a vela e a motore, comprese quelle a vela con motore ausiliario e motovelieri.

Per conseguire la patente per navi da diporto, si deve essere in possesso, da almeno tre anni, dell'abilitazione alla navigazione senza alcun limite dalla costa (a vela e a motore).

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